Art. 1.

      1. Le ricorrenze religiose di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, celebrate nella loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute festività agli effetti civili.
      2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, è abrogato.